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Comune
di
Ferrandina
(Provincia
di
Matera)
AREA
DI
VIGILANZA
Ord.
N.
29
IL
SINDACO
Vista
la
richiesta
di
numerosi
cittadini,
circa
l’esigenza
di
fruire
di
un
adeguato
periodo
di
tempo
da
destinare
al
passeggio
nelle
ore
serali
estive;
Considerato,
inoltre,
che
nel
mese
di
agosto,
l’ulteriore
presenza
di
numerosi
turisti
e
emigranti,
con
a
seguito
di
minori,
rende
inderogabile
disciplinare
lo
svolgimento
di
tale
passegiata,
assicurandone
la
massima
sicurezza;
Vista
la
propria
ordinanza
n.
9
del
15
aprile
1998,
con
la
quale
era
istituita
la
Zona
a
Traffico
Limitato,
ove
la
circolazione
veicolare
era
vietata
in
periodi
e
fasce
orarie
stabilite
e,
l
‘
ordinanza
n.
35
del
06
agosto
2007
che
modificava
la
precedente;
Attesa
la
necessità
di
modificare,
ulteriormente,
la
fascia
oraria
in
esse
indicate
per
esigenze
della
collettività;
Visti
gli
artt.
5,
c.
3°,
6,
c.
4°,
e
7
del
"
Nuovo
Codice
della
Strada
",
emanato
con
D.
Lgs.
30
aprile
1992,
n.
285;
Visto
il
relativo
Regolamento
d’esecuzione
e
d’attuazione,
emanato
con
D.P.R.
16
dicembre
1992,
n.
495;
Ritenuto
che,
a
tutela
del
patrimonio
stradale,
per
motivi
di
sicurezza
pubblica
e
di
pubblico
interesse
nonché
per
esigenze
di
carattere
tecnico,
si
rende
necessario
dare
corso
a
tale
provvedimento;
Visto
il
D.Lgs
267/2000;
ORDINA
la
Zona
a
Traffico
Limitato,
di
cui
alle
già
citate
Ordinanze
n.
9
del
15
aprile
1998
e
n.
35
del
6
agosto
2007,
che
interessa
l’area
cittadina
da
Corso
Vittorio
Emanuele
II
a
Piazza
Plebiscito,
sarà
disciplinata
con
fascia
oraria
come
di
seguito
indicato:
Tutti
i
giorni
feriali
e
festivi
nel
periodo
01.08.2009
e
fino
al
31.08.2009,
dalle
ore
21,00
e
fino
alle
ore
24,00
nella
Z.T.L.
che
interessa
Corso
Vittorio
Emanuele
II,
nel
tratto
compreso
tra
B.go
Verdi,
Via
Cavour
e
Piazza
Plebiscito,
la
circolazione
dinamica
e
statica
è
vietata
per
tutte
le
categorie
di
veicoli,
fatta
eccezione
per
i
veicoli
in
servizio
d’emergenza
e
per
i
seguenti:
*
veicoli
autorizzati
immatricolati
a
residenti
nelle
vie
oggetto
del
presente
provvedimento,
nel
Rione
“Piana”,
o
non
residenti
che
siano
in
possesso
di
locali
nelle
zone
medesime,
dotati
di
apposito
pass;
*
veicoli
a
servizio
di
persone
con
limitate
o
impedite
capacità
motorie
munite
di
apposito
cartellino;
*
veicoli
di
servizio
degli
Enti
Pubblici,
dei
quale
sia
palese
la
funzione
e
la
destinazione
dell’espletamento
di
pubblico
servizio
nella
Z.T.L.;
*
veicoli
delle
Forze
dell’Ordine,
V.V.F.,
Polizia
Municipale,
ecc.,
in
servizio
di
emergenza;
Si
da
atto
che
per
esigenze
particolari
di
mainifestazioni
pubbliche,
gli
orari
di
cui
innanzi,
saranno
modificati
e
resi
noti
con
apposita
Ordinanza.
AVVERTE
Le
autorizzazioni
sono
rilasciate
a
seguito
d’apposita
domanda,
con
le
seguenti
avvertenze
e
obblighi:
a)
il
Comune
di
Ferrandina
declina
ogni
responsabilità
derivante
dall’uso
dell’autorizzazione;
b)
l’autorizzazione
deve
essere
esposta
sul
parabrezza,
in
modo
ben
visibile;
c)
è
vietato
l’uso
di
ogni
forma
di
riproduzione;
d)
l’inosservanza
delle
prescrizioni
contenute
nell’autorizzazione
la
rende
inefficace,
dando
luogo
alle
ordinarie
sanzioni
amministrative
e
nei
casi
più
gravi
al
ritiro
dell’autorizzazione
stessa;
e)
l’uso
dell’autorizzazione
dovrà
adeguarsi
ad
eventuali
ordinanze
predisposte
per
motivi
contingenti
e
portate
a
conoscenza
con
la
segnaletica
stradale;
A
richiesta
degli
interessati
il
Comando
di
Polizia
Municipale,
per
esigenze
gravi
ed
indifferibili,
o
per
accertate
necessità,
potrà
accordare
deroghe
o
permessi,
subordinandoli
a
specifiche
condizioni
o
cautele.
Si
dà
facoltà
al
Comando
di
Polizia
Municipale
di
disporre
la
sospensione
dell’ordinanza
in
funzione
delle
condizioni
metereologiche.
Il
personale
del
Comando
di
Polizia
Municipale
e
gli
altri
Agenti
della
Forza
Pubblica,
sono
incaricati
della
vigilanza
per
l'esatta
osservanza
della
presente
ordinanza.
A
norma
dell'art.
3,
c.4°,
della
legge
7
agosto
1990,
n.
241,
si
avverte
che,
avverso
la
presente
ordinanza,
in
applicazione
della
legge
6
dicembre
1971,
n.
1034,
chiunque
vi
abbia
interesse
potrà
ricorrere
per
incompetenza,
per
eccesso
di
potere
o
per
violazione
di
legge,
entro
60
giorni
dalla
pubblicazione
al
TAR
di
Basilicata.
In
relazione
al
disposto
dell'art.
37,
c.
3°,
del
Codice
della
Strada,
sempre
nel
termine
di
60
giorni
può
essere
proposto
ricorso,
da
chi
abbia
interesse
alla
apposizione
della
segnaletica,
in
relazione
alla
natura
dei
segnali
apposti,
al
Ministero
dei
Lavori
Pubblici,
con
la
procedura
di
cui
all'art.
74
del
Regolamento
di
esecuzione.
DISPONE,
altresi,
che
la
presente
Ordinanza
venga
affissa
all’Albo
Pretorio
del
Comune
e
pubblicata
sul
sito
internet
dell’Ente.
Dalla
Residenza
Municipale,
lì
29.07.2009
Il
Sindaco
Raffaele
Ricchiuti
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